martedì 26 aprile 2011

PAS: un'Arma impropria Contro i Diritti di Donne e Bambini al Teatro Lo Spazio

Vi comunico che per cause indipendenti dalla nostra volontà, il convegno

" PAS: UN'ARMA IMPROPRIA
CONTRO I DIRITTI DI DONNE E BAMBINI",


si terrà al

Teatro Lo Spazio
in Via Locri 42/44


(metro San Giovanni uscita Coin)

Roma

sempre venerdì 6 maggio dalle 14.00 alle 19.00.


Grazie!

25 Aprile: l'Alice Day e la Sindrome di Alienazione Genitoriale nello stesso giorno

Di Loredana Morandi (del 25/04/2011 @ 17:49:10)

25 Aprile: l'Alice Day e la
Sindrome di Alienazione Genitoriale



http://www.giustiziaquotidiana.it/public/gld_pas_april_25.gif

sono una cosa sola


Il 25 aprile in Italia si celebra la "Liberazione", in questa giornata sono molte le piazze e gli antichi saloni che ospitano anziani soldati americani per riascoltare, ancora una volta, il glorioso racconto della liberazione dal nemico nazifascista.

Poi vi è un altro mondo, un mondo nel quale l'uomo è così corrotto, da indirizzare l'intero suo operato verso la "distruzione della specie" e l'atto osceno di spezzare la "Vita", che fiorisce in un bambino. Purtroppo solo dal web sono visibili i luoghi oscuri nei quali, oggi 25 aprile, si celebra il Child Love Day dedicato ai pedofili che "preferiscono le bambine", ovvero l'Alice Day. Si tratta dei pedofili di scelta "eterosessuale", diversi dai pedofili omosessuali e ancora differenti dalla tipologia più comune e brutale dell' "incestuoso".


E' il 25 aprile del 1856 quando la piccola Alice Liddell diviene l'ispiratrice del personaggio della fiaba "Alice nel paese delle Meraviglie", una data che diverrà la leggenda dello scrittore Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson, nell'immaginario collettivo "culturale" delle comunità degli orchi dell'intero pianeta. Veritiere le accuse di pedofilia nei confronti del fotografo vittoriano Dodgson, per l'attenzione maniacale alla foto di nudo minorile. Tanto veritiere che a lui si ispirò *Lindsay* *Ashford*, il fotografo pedo-necrofilo del sito Puellula, il blog personale del precursore di tutti i siti del BLD/GLD/CLD, di cui resta traccia su di un forum che ne raccolse le oscene vestigia. Per il "simbolismo" delle giornate dell'orgoglio degli orchi cliccare qui.

Per tutto questo ed anche per i rilevanti interessi affaristici: Nambla, North American Men/Boy Love Association, ha scelto il 25 aprile di ogni anno per il pride dei pedofili eterosessuali.

Il perché "
palese" della scelta di celebrare durante il 25 aprile dell'Alice Day la giornata della P.A.S., la falsa Sindrome di Alienazione Genitoriale (Parental Alienation Syndrome), ed il suo celebratissimo autore: lo psichiatra forense "non universitario" e per sua stessa ammissione "pedofilo" Richard A. Gardner, morto suicida all'arma bianca ("letteralmente accoltellandosi con un coltello da macellaio),

ce lo facciamo spiegare dalle donne dell'American Mother Political Party e da un articolo della giornalista Linda Crystal, ripreso anche dalla blogger Claudine Dombrowski, che non può trattenersi ed espolde con un:

What a coincidence... or perhaps not—being that NAMBLA (batterers and Pedophiles) are the only supporters for Parental Alienation Syndrome-- (as this shuts up the victims) ...

Io, invece, assodato che la PAS oltre ad essere un efficace strumento giudiziario per imbavagliare le madri e le vittime dei pedofili è anche una ideologia, vorrei sapere perché, oltre al logo, questi criminali sono tanto presuntuosi quanto privi di ogni fantasia da rinnovare il rituale predatorio sui siti pro P.A.S., ove si trova il gadget dell'orsetto, proprio come si trova Pedobear l'orsetto pedofilo nelle "intenzioni" di ogni pedofilo noto (anche italiano).

Coincidenze? Non credo...

Loredana Morandi

Vedere per credere (e non perdete l'articolo della Crystal):


...

Continua a leggere...

Articolo originale:
25 Aprile: l'Alice Day e la Sindrome di Alienazione Genitoriale nello stesso giorno

lunedì 25 aprile 2011

25 aprile, un appello da condividere

Apello Da Condividere

pubblicata da 25 April: Worldwide Against sap/pas False Syndrome Day il giorno lunedì 25 aprile 2011 alle ore 10.55

Questi scritti sono stati tradotti espresso per l'Italia, per cui scusate per gli errori.

Se avete coscienza, opponetevi.

Forse non avete mai sentito parlare di PAS

E' una “sindrome” senza supporto scientifico, che ha consentito, nel caso qui esposto, che la madre fosse ritenuta colpevole di “false accuse” nei confronti del padre, e che il bambino fosse tolto a lei per essere affidato ESCLUSIVAMENTE al padre.

Oggi negli usa la PAS è stata bandita da svariate associazioni, tra cui i procuratori, bollata come SCIENZA SPAZZATURA (letteralmente tradotto dal documento ufficiale che la definisce “junk science”)

In Spagna è accaduto lo stesso.

Ma in Italia, tra breve, potrebbe essere approvata. Esistono due disegni di legge che la prevedono (tra cui in noto “957”)

Alcune opinioni circa cosa ci possa essere dietro chi la sostiene le trovate qui:

http://www.giustiziaquotidiana.it/dblog/articolo.asp?articolo=4372

http://www.giustiziaquotidiana.it/dblog/articolo.asp?articolo=4496

http://www.giustiziaquotidiana.it/dblog/storico.asp?s=Indagini

Se avete coscienza, informatevi, e diffondete questo appelli.

Questa è la storia di Claudine Dombrowsky (oggi emblema delle associazioni che si battono contro la diffusione della PAS nel mondo) e queste le immagini di cosa le faceva il marito.

Claudine ha visto diagnosticata la PAS, e il minore è stato RIAFFIDATO ESCLUSIVAMENTE AL PADRE!

Molti bambini riaffidati all'abusante causa diagnosi della falsa sindrome PAS si sono suicidati, in U.S.A. e oggi hanno fondato associazioni.

Fate in modo che la PAS in Italia non vengha approvata.

Tank You

(la story di Claudine la trovate qui: http://parentingnewsnetwork.com/?p=1153 e le immagini qui: http://www.stopfamilyviolence.org/pages/308 )

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sabato 16 aprile 2011

PAS, UN'ARMA IMPROPRIA CONTRO I DIRITTI DI DONNE E BAMBINI.CONVEGNO A ROMA




Come l'invenzione di un ideologo della pedofilia è entrata nelle aule dei tribunali

Roma, 6 maggio 2011 ore 14.00

- Palazzo del Senato “ex-Hotel Bologna”,

Via di Santa Chiara 105


Relatori del convegno:


Girolamo Andrea Coffari, avvocato, presidente del Movimento per l'Infanzia, Firenze

Claudio Foti, psicologo psicoterapeuta, presidente del centro Hansel e Gretel, Torino

Roberta Lerici, Italia dei Valori e responsabile MIF per il Lazio

Roberto Mazza, psicoterapeuta, docente Psicologia sociale Università degli Studi di Pisa

Alessandra Lumachelli, sociologa, Università Politecnica delle Marche

Andrea Mazzeo, psichiatra, Dirigente Medico, CSM, ASL di Lecce

Sonia Vaccaro, psicologa clinica, specialista in "Victimologia y violencia de género", Madrid

Programma:


14.00-14.20 Apertura del Convegno, saluto on.le Niccolò Rinaldi europarlamentare Gruppo ALDE
14.20-14.40 Saluti iniziali di interventi delle autorità

Moderatori Roberta Lerici e G. Andrea Coffari
14.40-15.10 D.ssa Sonia Vaccaro: la situazione in Spagna
15.10-15.40 Dr Andrea Mazzeo: la falsa sindrome in Italia
15.40-16.10 Avv. Girolamo Andrea Coffari: la Pas l'autodafè e la Santa Inquisizione

16.10-16.30 Break

16.30-17.00 Dr Claudio Foti: le radici del negazionisimo dell'abuso sui bambini
17.00-17.30 Roberta Lerici: Gardner e la terapia della minaccia
17.30-18.00 Prof. Roberto Mazza: Il bambino tra
“giochi familiari” e istigazione
18.00-18.30 D.ssa Alessandra Lumachelli: La costruzione sociale della PAS
18.30-19.00 Domande del pubblico

Conclusioni Sen. Stefano Pedica


Moderatori:
Andrea Coffari e Roberta Lerici
Segreteria Scientifica:
Andrea Coffari, Claudio Foti, Andrea Mazzeo, Roberta Lerici.
Segreteria organizzativa:
Associazione Valore Donna
Info: movimentoinfanzialazio@gmail.com

L’evento è rivolto a medici, psicologi, avvocati, assistenti sociali, esperti del settore minorile ed interessati al tema


FONTE: movimentoinfanzialazio.blogspot.com

venerdì 15 aprile 2011

AIMMF boccia il Ddl 957 sull'Affidamento Condiviso

Associazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it


http://www.giustiziaquotidiana.it/public/AIMMF1.gif


Osservazioni dell’AIMMF sul DDL 957,
"Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile
in materia di affidamento condiviso"


L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) esprime forte preoccupazione in ordine alle proposte contenute nel DDL S957, "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso" in discussione al Senato, considerato che le modifiche che sarebbero introdotte, più che attuare una “bigenitorialità condivisa” realizzerebbero “figli divisi”, mettendo in secondo piano l’interesse superiore del minore e l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla legge n. 54/2006.

E infatti tali modifiche prevedono:

- la "suddivisione" dei tempi di vita del figlio in maniera "tendenzialmente paritetica" tra i due genitori;

- il doppio riferimento abitativo, per cui il figlio dovrebbe fare il pendolare tra le case dei due genitori ed avere la doppia residenza;

- la cura del figlio attraverso la predeterminazione meticolosa di capitoli di spesa rigidamente ripartiti tra i due genitori, e possibilmente in maniera tale da parificare i "costi" a carico dell’uno e dell’altro, e realizzare il mantenimento diretto.

Viene così imposta per legge la divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età dei figli stessi e senza alcuna considerazione delle loro esigenze di vita sotto il profilo materiale e psicologico e della specificità di ogni singolo caso.

Viene altresì imposta per legge una formale e presunta parità economica dei genitori senza alcun riferimento alla diversità delle loro condizioni reddituali e patrimoniali in concreto, avvantaggiando in tal modo ingiustificatamente il genitore economicamente più forte.

Tale radicale e incomprensibile scelta è poi rafforzata dall’eliminazione, nel 2° comma dell’art. 155 c.c., del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli nella decisione del giudice, in contraddizione con la modifica dell’art. 155-sexies sull'audizione del figlio minore, laddove si specifica che il giudice “prende in considerazione la sua opinione”. L’eliminazione del riferimento all’interesse del minore risulta palesemente contraria a tutte le convenzioni internazionali in materia.

In particolare, è in contrasto con l’art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo adottata a New York il 20 ottobre 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176 del 27 maggio 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche e delle autorità amministrative, l’interesse superiore del fanciullo deve essere tenuto in considerazione preminente, nonché alle normative comunitarie che ci collocano in un'area giuridica in cui l'interesse prevalente del minore costituisce un fondamentale principio (v. Trattato di Lisbona, con richiamo alla Carta di Nizza) e agli stessi principi costituzionali del nostro ordinamento statale (v., in particolare, artt. 30 e 31 della Costituzione).


Contraria all’interesse del minore risulta, ancora, la previsione della perdita ope legis del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio, in quanto tale revoca andrebbe a nuocere inevitabilmente sul mantenimento dei riferimenti sociali e ambientali dei figli minori nel cui esclusivo interesse viene assegnata la casa familiare al genitore con cui gli stessi convivono.

Inoltre, la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita anteriore alla separazione, unitamente all'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, comporterà la perdita da parte dei figli del diritto a mantenere lo stesso stile di vita goduto durante la convivenza dei genitori, a vantaggio di coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli.

Contraria all’interesse del minore risulta anche la previsione contenuta nella modifica del primo comma dell’art. 155 bis c.c. della possibilità del giudice di collocare la prole in caso di “gravi motivi”, non meglio definiti, presso un “istituto di educazione”, senza considerare che la legge 149/2001, che ha modificato la legge n. 184/1983 in materia di affidamento e adozione, ha abolito il collocamento di minori in istituto a partire dall’1 gennaio 2007.

Suscita poi perplessità l’imposizione obbligatoria della mediazione familiare in tale materia (con la conseguente penalizzazione del genitore che sarà ritenuto colpevole di averne provocato l’insuccesso), considerati gli autorevoli orientamenti scientifici contrari alla previsione di tale obbligatorietà.

Desta anche preoccupazione la legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita, destinata ad accentuare la conflittualità familiare, con ulteriori ripercussioni negative sull'equilibrio dei minori, il cui interesse a mantenere relazioni con i familiari è già tutelato dalla possibilità per i nonni, ma anche per gli zii ed altri parenti, di proporre domanda al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 336 c.c.

L’AIMMF ribadisce ancora una volta che le modifiche normative che incidono sulla giustizia minorile e familiare dovrebbero essere contestualizzate in una più ampia e organica riforma, di natura ordinamentale e procedimentale, con l’istituzione di un tribunale unico, specializzato e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia, che oltre ad accorpare le competenze divise, abbia una visione d'insieme del problema giudiziario e che possa intervenire in maniera più diretta e multidisciplinare, evitando decisioni difformi che alimentano la crisi.

Le modifiche in discussione, lungi dal risolvere la conflittualità genitoriale e dare risposte nell'interesse del minore, appaiono ispirate ancora una volta da una visione adultocentrica ed economicistica delle relazioni familiari.

Roma, 9 aprile 2011

Il Segretario generale Joseph Moyersoen
Il Presidente Laura Laera

martedì 5 aprile 2011

Affido condiviso, l' Oua boccia il Ddl all'esame del Parlamento

http://www.giustiziaquotidiana.it/public/oua.jpg
Affido condiviso, l' Oua boccia
il Ddl all'esame del Parlamento



L'Organismo unitario dell'avvocatura ha approvato un documento (di seguito), redatto dalla Commissione Oua sulla famiglia coordinata da Nicoletta Variati, in cui si critica duramente il Ddl 957 all'esame del Parlamento (ora al Senato), che modifica l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare. Per l’Oua le ricadute sui minori saranno gravi.

Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, il provvedimento in discussione ha un'impostazione rigida ed è quindi controproducente rispetto agli scopi prefissati: «Un ddl sbagliato – spiega - che necessita di immediate e forti modifiche, questa è l'opinione di quanti sul campo seguono questa delicata materia. La Commissione Famiglia dell’OUA ha sottolineato che sono in gioco i diritti dei minori in situazioni spesso traumatiche come una rottura familiare. Per citare alcuni nodi: non si possono stabilire criteri rigidi come la ripartizione dell'affido tra i due genitori in due domicili con tempi paritetici. Oltretutto non si fa alcune distinzione tra fasce d'età diverse, come se fosse una ricetta buona per ogni situazione, con possibili gravi conseguenze in termini psicologici. Invece di stimolare così la collaborazione tra i genitori si rischia di costruire spazi separati e i minori si troveranno scaraventati come pacchi tra realtà in conflitto tra loro.

E non è realistica la proposta che il minore abbia la doppia residenza anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), e per le conseguenze alla anagrafe e su tutta la normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani.

Non solo, andiamo incontro all’aumento esponenziale del conflitto familiare estendendolo anche alla famiglia di origine, con l’inserimento dell’intervento dei nonni nei giudizi di separazione»

Nel documento della Commissione OUA si denuncia inoltre la mancanza di un “approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi.

Inoltre, si compromette l'esercizio del potere ufficioso del giudice con la previsione dell’eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.

Non basta: viene tagliata la possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori, il che rappresenta "un regalo" per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli e si elimina anche ogni riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione il che comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima.

Salta anche il godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio ulteriore aspetto che ricade inevitabilmente sui minori stessi”.

Negative quindi le conclusioni della Commissione Famiglia Oua: “L'approvazione delle norme di cui al DDL 957 – si scrive - implicherà un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della legge sull'affidamento condiviso, ed è per tutte queste ragioni che l’OUA chiede che si ascoltino gli avvocati e che si apra un confronto nel merito”.



IL DOCUMENTO ANALITICO

La Commissione Famiglia O.U.A.


- considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l'art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare;

- considerato che la formulazione del DDL 957 è indirizzata in senso nettamente contrario all'obiettivo prefissato invece dalla Legge sull'affidamento condiviso;

- considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, "abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore "paritetici"; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc".;

- ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l'obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ;

- ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell'età del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificità di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in età preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchè adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anziché giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico;

- ritenuto che il DDL 957 , così come formulato, laddove prevede l'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l'esercizio del potere ufficioso del giudice;

- ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben più approfondito, esame che nel testo manca totalmente;

- ritenuto che parimenti non può essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perché crea instabilità nella vita dei minori ed, altresì, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani;

- rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine;

- rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima;

- rilevato che l'eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori rappresenta " un regalo " per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli;

- rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi;

- ritenuto infine che l'approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della Legge sull'affidamento condiviso;

Tutto quanto sopra precisato,
l'O.U.A. manifesta forte dissenso al DDL 957


in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l'aumento dei conflitti a danno dei minori e delle persone più deboli.

sabato 2 aprile 2011

Uno spettro si aggira nei tribunali USA: anche dopo morto Gardner condiziona i giudici

*

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In questo articolo allarmante Anne Grant responsabile dei centri antiviolenza dello stato americano del Rhode Island fa un appello al giudice appena nominato nuovo presidente del Family Court perchè metta al bando le tattiche coercitive introdotte dallo psichiatra Richard Gardner che hanno traumatizzato i bambini e le loro madri. Oltre sette anni dopo la sua morte lo spettro di Richard Gardner e delle sue teorie si aggira ancora nei tribunali USA e condiziona i verdetti dei giudici nei casi di affido.

Gardner - scrive Anne Grant - ha progettato un'arma "stealth" come i bombardieri invisibili nel 1985 chiamandola Sindrome da alienazione genitoriale. Come negazionista della violenza domestica Gardner ha testimoniato a favore di centinaia di padri per dimostrare che le madri avrebbero alienato i figli contro i padri. Nell'articolo vengono presentati tre casi di minori strappati alle madri grazie all'arma micidiale della PAS.